Solo un’ammonizione per Michele Frigo. Il portiere dei Diavoli Vicenza era stato oggetto di provvedimento disciplinare per aver giocato in Francia con il Rethel nel campionato under 20, senza aver provveduto agli adempimenti burocratici necessari. A protestare era stato soprattutto il Cus Verona, sia per questo episodio che per il numero minimo di italiani da schierare.
La vicenda finisce con un nulla di fatto.
Di seguito la sentenza del Tribunale Federale:
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Sentenza n. 14 del 25 giugno 2018
Ruolo T.F. n. 12/2018
IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI
composto dagli Avv:
Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente
Avv. Andrea GIUGNI – Componente Supplente
Avv. Filippo CECE – Componente Supplente
riunitosi il 25 giugno 2018 alle ore 14:30 presso gli uffici federali per decidere in merito al deferimento disposto nell’ambito del procedimento disciplinare n° 06/2018 , a carico del tesserato MICHELE FRIGO;
PRESO ATTO
che preliminarmente all’udienza del 18 giugno ‘18 il Procuratore Federale riferiva che erano in corso trattative per la definizione della vicenda con un accordo per l’applicazione di sanzione su richiesta, ai sensi dell’art. 76 del R.G.D.;
PRESO ATTO
– che l’incolpato, ha raggiunto un accordo con l’ufficio del Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 76 del R.G.D., per l’applicazione della sanzione cosi rappresentata:
● Sanzione dell’ammonizione.
– che la configurazione giuridica dei fatti appare corretta;
– che la sanzione proposta appare legale ed adeguata, quanto a misura e tipologia rispetto ai fatti contestati;
DICHIARA
L’efficacia dell’accordo intercorso tra le parti ed applica:
– la sanzione dell’ammonizione a carico del tesserato MICHELE FRIGO.
Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo fin d’ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l’Ufficio provveda ad attestarne l’irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.
Motivazione Contestuale.
F.to Avv. Pier f rancesco BRUNO
F.to Avv. Andrea GIUGNI
F.to Avv. Fil ippo CECE