Respinto il ricorso del Monleale, il Padova conferma i propri 2 punti ottenuti dopo la vittoria ai rigori nella quinta di campionato.
Questo il provvedimento del giudice sportivo.
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Nel procedimento avviato a seguito di formale reclamo datato 03/12/2017 a firma del Sig. Diego Faravelli Presidente dell’ASD Monleale Sportleale nei confronti dell’ASD Ghosts Hockey Padova per presunto errore tecnico arbitrale commesso dal direttore di gara Sig. Alberto Grandini il quale, durante l’esecuzione dei tiri di rigori – concessi a fine partita – avrebbe dapprima invertito l’ordine di tiro e, dopo essersi accorto dell’errore commesso, ha poi annullato una rete alla squadra ricorrente asseritamente influenzando così l’esito finale della gara.
IN FATTO
In data 03/12/2017, il Presidente dell’ASD Monleale Sportleale Sig. Diego Faravelli inoltrava formale reclamo ai competenti uffici federali comunicando che durante l’incontro di Serie A1, svoltosi in data 02/12/2017, tra le società ASD Monleale Sportleale e la ASD Ghosts Hockey Padova, proprio durante la fase finale dei rigori, essendo terminato il tempo regolamentare sul risultato di parità, l’arbitro di gara Sig. Alberto Grandini avrebbe commesso un errore tecnico. Più precisamente terminata la prima sequenza di tre tiri, stante ancora il risultato di parità, venivano concessi ulteriori tre rigori facendo battere per prima ancora una volta la ASD Monleale Sportleale nonostante la stessa avesse già battuto, sempre per prima, anche nella prima sequenza. La ricorrente segnava la propria marcatura e, dopo che anche l’avversaria batteva il proprio rigore sbagliandolo, l’arbitro Grandini decideva di annullare la rete della squadra ricorrente e di far ricominciare la seconda serie dal risultato paritario facendo battere questa volta la ASD Ghosts Hockey Padova.
Tale decisione però avrebbe avuto un esito determinante sul risultato finale poiché i giocatori del Monleale, condizionati psicologicamente dal predetto episodio, avrebbero poi perso l’incontro. La gara terminava con il risultato di 3 a 2 per la società ASD Ghosts Hockey Padova.
In data 03/12/17, quest’ultima, notiziata del sopraddetto reclamo, inviava in Federazione una nota difensiva a firma del proprio Presidente Sig. Enrico Zampieri nella quale rappresentava una descrizione dei fatti parzialmente differente rispetto a quella offerta dalla ricorrente.
Secondo la resistente infatti l’arbitro Grandini avrebbe annullato il primo rigore calciato dalla ASD Monleale Sportleale ben prima che la società avversaria avesse battuto il proprio.
Ciò detto, in data 05/12/2017, questo Giudice stante una discordanza nella rappresentazione dei fatti, richiedeva chiarimenti direttamente all’arbitro dell’incontro per meglio comprendere l’esatta sequenza dei fatti avvenuti.
Quest’ultimo, quindi, con nota del 06/12/2017, comunicava la propria versione confermando quanto già riferito dalla ASD Ghosts Hockey Padova e cioè che la seconda serie di rigori veniva aperta erroneamente dalla società ASD Monleale Sportleale che si portava in vantaggio ma a quel punto, prima cioè che anche la Hockey Padova battesse il proprio rigore, l’arbitro interveniva con la decisione contestata.
IN DIRITTO
Il procedimento de quo, instaurato, come detto, a seguito del formale reclamo proposto dalla ASD Monleale Sportleale in persona del suo Presidente pro tempore, ha ad oggetto il presunto errore arbitrale commesso dall’arbitro dell’incontro Sig. Alberto Grandini asseritamente responsabile di aver invertito l’ordine di battura dei calci di rigore finali e successivamente di aver annullato la segnatura valida alla società ricorrente incidendo presumibilmente con questo episodio sulle sorti della gara terminata poi con il risultato di 3 a 2 per la squadra ospitante.
Tale circostanza trova parziale conferma nei fatti accertati. Sul punto la circolare C.U. 018 del 02/10/2015 (integrazione regole del gioco HIL), espressamente, al punto 11).9), stabilisce che “Se dopo i tre (3) tiri di rigore le squadre saranno ancora in parità, si procederà con il “tie-break” effettuato da un giocatore scelto di volta in volta dalle due squadre. I tiri di “tie-break” saranno iniziati dalla squadra che aveva iniziato per seconda nelle precedenti serie di 3 tiri…(omissis)”.
E’ quindi provato che l’arbitro Grandini abbia commesso un errore in ordine all’ordine di battuta. Tuttavia tale errore, commesso in maniera del tutto involontaria, è stato circostanziato ad un solo tiro per di più eseguito all’inizio della seconda sequenza. Infatti lo stesso direttore di gara a seguito dell’immediata segnalazione, effettuata da parte dei propri collaboratori, ha subito rimediato annullando la segnatura prima di far battere la società di casa e di fatto riportando così l’incontro su una situazione di assoluta parità. Tale valutazione a parere di questo Giudice non ha quindi compromesso la equità di entrambe le società. Pertanto di nessun pregio ai fini decisionali è poi la riferita circostanza secondo la quale la errata decisione avrebbe “destabilizzato e innervosito non poco gli atleti e la panchina di ASD Monleale Sportleale”. Sul punto questo Giudice precisa altresì di non poter assumere provvedimenti basandosi unicamente sull’eventuale e peraltro indimostrabile conseguenza che una decisione arbitrale, per quanto sbagliata, potrebbe aver influenzato l’animo dei giocatori posto che tali aspetti risultano essere assolutamente soggettivi. Oltretutto si ribadisce che la ricorrente ha comunque beneficiato della possibilità di ripartire da una situazione di assoluta parità con conseguente possibilità di vincere l’incontro. Poiché ciò non è avvenuto, l’insuccesso dovrà essere imputato unicamente ad una mera fatalità e non ad altri fattori esterni.
Ciò premesso questo Giudice così dispone:
P.Q.M.
– respinge il ricorso promosso dalla ASD Monleale Sportleale e dispone l’incameramento della tassa.
– dispone infine la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio del Settore Tecnico Nazionale Hockey Line affinché provveda agli aggiornamenti della classifica finale di gara alla luce del presente provvedimento.
Roma lì 12/12/2017
F.to Il Giudice Sportivo Nazionale Hockey in line
Avv. Gregorio Stanizzi